Se un nonno muore per colpa di altri (in un incidente, a causa di un errore medico), il nipote va risarcito?
Questa domanda ci veniva posta mentre la Corte di Cassazione decide esattamente un caso del genere, ribaltando l’orientamento tradizionale al riguardo.
Il caso riguardava una donna deceduta in un incidente stradale, con conseguente domanda di risarcimento del danno non patrimoniale formulata dalle nipoti nei confronti della Compagnia assicuratrice dell’autovettura che la trasportava. La domanda era stata respinta sia in primo grado, sia in appello.
Qual’era l’orientamento tradizionale della Cassazione? In base ad esso, il nipote veniva risarcito per la perdita del nonno?
Fino ad un mese fa, la risposta sarebbe stata la seguente: ha diritto ad essere risarcito soltanto il nipote che al momento dell’evento conviveva con il nonno o che dimostri che con quel nonno aveva un legame affettivo e di frequentazione significativo.
Tale orientamento determinava – come è evidente – una disparità di trattamento: da una parte i nipoti per i quali la privazione del nonno per colpa altrui costituiva un danno esistenziale e morale risarcibile; dall’altro i nipoti riguardo ai quali quella perdita non aveva valore, e dunque non meritava ristoro.
Cosa è cambiato ?
La recente sentenza (Cass. 20 ottobre 2016 n. 21230) che ha cambiato le cose, eliminando detta disparità di trattamento, ha ritenuto condivisibilmente che il dato della convivenza non può costituire lo spartiacque tra situazioni meritevoli di tutela risarcitoria e situazioni escluse.
Come, infatti, esistono convivenze non basate su relazioni affettive ma generate da necessità economiche, così vi possono essere relazioni affettive molto intense seppure non carratterizzate da convivenza. La convivenza – ha affermato la Suprema Corte – è di per sè un elemento estrinseco, transitorio e del tutto casuale.
Ulteriore argomento richiamato a proposito dalla Cassazione è che con recenti riforme legislative intervenute nel diritto di famiglia la figura dei nonni ha ricevuto maggiore considerazione; tanto che oggigiorno esiste, finalmente, un vicendevole diritto dei nonni e dei nipoti di mantenere rapporti significativi; al punto che i nonni possono ricorrere al giudice se questo diritto viene violato.
Non ha valore soltanto la famiglia nucleare ma anche quella allargata.
La recente sentenza della Cassazione sottolinea più volte come l’evoluzione della giurisprudenza sul risarcimento del danno non patrimoniale (a partire dal 2003 e fino ai giorni nostri) è contrassegnata dal riconoscimento sempre maggiore del valore dei rapporti familiari e del consgeunete pregiudizio derivante dalla privazione di detti rapporti: si tratta di diritti inviolabili, previsti e tutelati dalla Costituzione, e precisamente dagli artt. 2, 29 e 30 di essa.
Non vi è dubbio – in altri termini – che la perdita di un rapporto familiare lede il diritto della persona all’intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambieovle solidarietà che caratterizza la vita familiare, laddove tale diritto si esprime anche nella famiglia allargata.
Il fatto che nonno e nipote convivessero al momento della morte del primo non ha, dunque, più alcun valore?
No, le cose non stanno esattamente così.
La convivenza non è più l’elemento che discrimina tra aventi diritto al risarcimento e non aventi diritto. Essa, tuttavia, rimane un elemento significativo, ai fini della prova del danno effettivamente subito e della sua intesità. Per dirla negli esatti termini della Cassazione: “la convivenza costituisce elemento probatorio utile, unitamente ad altri elementi, a dimostrare l’ampiezza e la profondità del vincolo affettivo che lega tra loro i parenti e a determinare anche il quantum debeatur“.
Quali potranno essere, in definitiva, i casi in cui la domanda di risarcimento avanzata dal nipote per la morte del nonno avrà probabilità di essere accolta? Con conseguente liquidazione di una somma di denaro in favore del nipote?
I casi possono essere i più diversi. Si può fare soltanto qualche esempio:
il nipote che abitava insieme al nonno
il bambino che veniva accompagnato ogni giorno a scuola dal nonno (pur non convivente) o che il nonno andava a prendere all’uscita da scuola, accogliendolo con un caldo rassicurante sorriso
il ragazzino che passava di tanto in tanto il pomeriggio a casa dei nonni per fare i compiti e ..dopo, una merenda insieme …
la giovane che amava recarsi a casa della nonna per provare i suoi abiti di gioventù o rovistare tra le vecchie fotografie
il nipote e la nipote abituati a salutare quotidianamente via skype il nonno oltreoceano.
E tra gli esempi negativi? Nei quali cioè la risposta del giudice potrebbe essere negativa?
il nipotino ancora in tenerissima età al momento della morte del nonno, quand’anche magari convivente (troppo piccolo per godere della presenza dell’ascendente)
il nipote di persona che viveva molto lontano, senza che vi fossero contatti, se non sporadici
il nipote in lite o in causa con l’ascendente.
Soltanto i nipoti potrebbero chiedere e ottenere il risarcimento nell’ambito della cd. famiglia allargata?
No. Qui parliamo del risarcimento per la morte del nonno per semplificare, ma lo stesso vale per l’eventualità opposta della premorienza del nipote e del conseguente diritto del nonno. In questo caso, beninteso, potrà essere più intenso il danno morale rispetto a quello esistenziale (un nonno che perde un nipote, magari in tenerà età o adolescente, sopporterà, infatti, una sofferenza interiore molto intensa, mentre è probabile che la sua vita quotidiana (già in buona parte trascorsa) non subisca cambiamenti notevoli!
Le stesse considerazioni valgono, inoltre, per il genero e la nuora, come pure ha puntualizzzato da ultimo la Cassazione.
E non dimentichiamo che anche il coniuge separato, a certe condizioni, può vantare diritto al risarcimento.