Un bilancio non roseo sull’affidamento condiviso, a giudicare dalle recenti pronunce della Cassazione: l’ultima, di pochi giorni fa (n. 20075 del 30 settembre 2011), ha infatti respinto il ricorso di un padre che protestava sulla decisione bolognese di affidamento esclusivo dei figli alla madre.
A ben guardare, dalla sentenza in esame non emergono tutte le circostanze del caso, ma sembra che oltre alla conflittualità tra i coniugi, sia stato determinante nel giudizio anche l’inadempimento dell’uomo rispetto all’obbligo di mantenimento dei figli.
I media e i commenti usciti a caldo su questa sentenza puntano i riflettori sulla conflittualità quale ragione che ha indotto la S.C. a negare l’affidamento condiviso; e questo a ragione visto e considerato che l’orientamento precedente era di segno opposto: la conflittualità non può giustificare deroga alla bigenitorialità, aveva sentenziato la S.C. fin dal 2008.
Scorgo, però, in questa’ultima decisione un’ ulteriore ragione di perplessità, suscitata dal passaggio in cui gli Ermellini affermano che la decisione di affidare le bambine alla sola madre è stata giustificata da valutazioni non di ordine economico, ma di carattere personale e, in particolare, dal “comportamento del padre poco in sintonia con l’interesse dei minori a un sereno e condiviso esercizio della bigenitorialità (conflittualità permanente con la moglie, mancata corresponsione dell’assegno di mantenimento)”.
La ragione dunque parrebbe duplice, fondata in parte su un comportamento inadempiente del padre. Certo è che l’inosservanza degli obblighi di mantenimento verso la prole può giustificare un intervento limitativo dell’affidamento, ma – attenzione – questo dovrebbe valere rispetto ad un atteggiamento doloso dell’obbligato (ho i soldi, ma non voglio pagare per fare dispetto a mia moglie, oppure perché mi va di spenderli in altro modo). Diverso il caso di difficoltà economica che pare trapelare nel caso deciso dalla sentenza in esame.
C’è una profonda differenza tra il non volere e il non potere, mentre – credo – soltanto il disinteresse intenzionale e malevolo può giustificare la privazione dell’affidamento.
Quanto alla conflittualità, siamo alle solite: la conflittualità può esistere perché vi sono due persone che litigano. Una conflittualità unilaterale è una contraddizione in termini: per fare un fosso ci vogliono due sponde, in parole povere.
Perché, allora – e questo la Cassazione non dice – la conflittualità dovrebbe pesare soltanto su uno dei genitori ? Quante separazioni giudiziali esistono prive di conflittualità?