Non c’è alcun dubbio sul fatto che la volontà di un bambino, dotato – come si dice – “di capacità di discernimento” debba essere tenuta in considerazione.
Lo stabilisce, infatti, la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, divenuta legge vincolante anche nel nostro ordinamento.
Che cosa accade, dunque, se il figlio della coppia che si separa dichiara al giudice la propria ferma opposizione ad incontrare l’altro genitore? Quali gli effetti sull’affidamento genitoriale?
L’interrogativo ha fatto e fa ancora discutere, dati gli inconvenienti e i rischi che possono nascondersi dietro l’audizione di un minore: non è mistero che i genitori o uno di essi tenti di ‘istruire’ il figlio in vista dell’ascolto del giudice.
Ebbene, pochi giorni fa la Cassazione, con la sentenza n. 18867 del 15.9.2011, ha confermato la decisione di un giudice calabrese di affidare la figlia al solo padre, essendo risultato dall’ascolto della minore un netto rifiuto della figura materna.
Decisione giusta o sbagliata?
Difficile esprimere valutazioni al riguardo, dato che dalla sentenza non è possibile cogliere tutta una serie di elementi che sarebbe invece importante conoscere, come l’età della figlia e le circostanze che avevano alimentato quell’avversione.
Resta però il fatto che se non risulti al giudice l’inidoneità del genitore, l’affidamento condiviso non può essere negato.
Il solo rifiuto del figlio, dunque, non dovrebbe bastare.
Ho conosciuto una madre la cui figlia di undici anni se ne è andata a vivere con il padre ‘volontariamente’ solo perché lui era molto ricco e le regalava gioiellini di Tiffany …
Forse una decisione più morbida avrebbe aiutato tutti, evitando di tranciare in modo così perentorio il legame madre-figlia.
Un affidamento condiviso non avrebbe certamente fatto il miracolo, ma avrebbe evitato di recidere un legame fondamentale.