Per sposare in Italia un cittadino straniero, è necessario che questi esibisca all’ufficiale dello stato civile il nulla osta del proprio Paese di provenienza. Prendiamo, per esempio, una coppia di fidanzati, di cui lui cittadino italiano e lei marocchina.
Lo Stato del Marocco nega il rilascio del nulla osta allorchè il nubendo italiano non si sia convertito alla religione musulmana, e lo stesso vale per l’Algeria; l’effetto pratico è il rifiuto dell’ufficiale di stato civile di procedere alle pubblicazioni del matrimonio, mancando un requisito di legge, dato appunto dal nulla osta di cui all’art. 116 c.c.
Inutile dire che per un italiano non è neppure immaginabile di dover fare una scelta forzata in ambito religioso per poter contrarre matrimonio: nel nostro ordinamento, infatti, il diritto a costituire una famiglia fondata sul matrimonio e la libertà di fede religiosa – sono prerogative della persona di rango costituzionale, sono cioè diritti primari ed irrinunciabili.
Che fare, allora? Come può una coppia di nubendi superare questo ostacolo apparentemente insormontabile?
Soccorre la giurisprudenza, la quale ha chiarito che l’ufficiale di stato civile deve, in tali casi, procedere ugualmente alle pubblicazioni; e ciò perché la condizione della conversione religiosa imposta dall’ordinamento algerino e da quello marocchino è contraria all’ordine pubblico.
Se il pubblico funzionario, dunque, non autorizza le pubblicazioni per la mancata presentazione del nulla osta a causa della mancata conversione del nubendo italiano, si potrà ricorrere al giudice civile domandando un ordine di pubblicazioni che faccia luogo del nulla osta rifiutato.
L’ “attestato di conversione all’Islam”, in definitiva, potrà essere sostituito dalla decisione del giudice italiano.
Vi è, però, un inconveniente pratico, legato ai tempi della giustizia.
E’ infatti evidente che tra la presentazione del ricorso e la decisione del giudice possono passare diversi mesi; è, allora, consigliabile giocare d’anticipo, domandando anticipatamente all’ufficiale di stato civile quale sarà il proprio orientamento, assumendo quindi le opportune iniziative in base al responso del pubblico funzionario.
Per una recente decisione favorevole si rinvia a Trib. Piacenza, 5 maggio 2011.