L’ affidamento condiviso non è soltanto attuazione di un diritto del genitore, ma corrisponde anche ad un ben preciso dovere. Esso, infatti, si sostanzia nel prendere decisioni per i figli e nel loro interesse.
Rinunciare all’affidamento condiviso, sulla base di un accordo con l’altro genitore significherebbe, dunque, abdicare alla propria funzione di genitore, con pregiudizio potenziale per il figlio.
Un mio assistito intendeva accordarsi con la ex moglie in questo senso, rinunciando cioè all’affidamento del figlio adolescente; e, in particolare, era disposto a riservare alla sola madre le scelte e le decisioni anche fondamentali per la vita del ragazzo: tra queste anche gli atti sanitari, compresi esami medici invasivi e interenti chirurgici.
Ho scelto di non assecondare questa sua disponibilità, ritenendo una simile opzione del tutto contrastante con il principio di bigenitorialità. Ho ritenuto inevitabile rinunciare alla prosecuzione dell’incarico.